La Commissione per gli Interpelli, prevista
dall’art.12 c.2 del D.Lgs 81/08, ha fornito chiarimenti in merito al criterio
della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività
formative da parte di strutture formative delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori, degli organismi paritetici e degli enti
bilaterali.
In particolare, la Regione Sicilia ha avanzato istanza
di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al concetto –
sotto il profilo giuridico – della c.d. “diretta emanazione” o “partecipazione”
ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione,
quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che
operano per conto di associazioni di categoria, organismi paritetici e enti
bilaterali, la predetta “diretta emanazione ” o la “partecipazione”.
Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai
sensi dell’art.34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 n.81/2008 individua, al PUNTO
1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento
stabilendo, in particolare, che “le associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o
avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione“.
Il successivo accordo Stato – Regioni del 25/07/2012
ha chiarito che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori
di lavoro qualora effettuino le attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione e quindi per mezzo di strutture formative proprie o almeno
partecipate.
Pertanto, l’associato opera sul
mercato attraverso l’attività dell‘associante che ha il potere di dirigere
l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione i
quali, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della
sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Si ricorda che l’associazione in partecipazione è un
contratto con cui il titolare di un’impresa (associante) attribuisce ad un
lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno
o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può
consistere anche in una prestazione di lavoro. La gestione dell’impresa o
dell’affare spetta all’associante, ma l’associato ha diritto al rendiconto
dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per
più di un anno. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare
l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione
è stata contratta.
Infine, salvo patto contrario, l’associato partecipa
alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che
colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. Da ciò
ne discende che l’associazione in partecipazione soddisfa il requisito della
diretta emanazione prescritto dal citato accordo in quanto lo svolgimento
dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta
gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
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