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La commissione per gli Interpelli chiarisce la questione riguardante le “strutture formative di diretta emanazione”

La Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art.12 c.2 del D.Lgs 81/08, ha fornito chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli organismi paritetici e degli enti bilaterali.

In particolare, la Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito al concetto – sotto il profilo giuridico – della c.d. “diretta emanazione” o “partecipazione” ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di associazioni di categoria, organismi paritetici e enti bilaterali, la predetta “diretta emanazione ” o la “partecipazione”.

Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art.34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08 n.81/2008 individua, al PUNTO 1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento stabilendo, in particolare, che “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione“.

Il successivo accordo Stato – Regioni del 25/07/2012 ha chiarito che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione e quindi per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate.

Pertanto, l’associato opera sul mercato attraverso l’attività dell‘associante che ha il potere di dirigere l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione i quali, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.

Si ricorda che l’associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un’impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante, ma l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

Infine, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. Da ciò ne discende che l’associazione in partecipazione soddisfa il requisito della diretta emanazione prescritto dal citato accordo in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.

Fai CLICK per leggere l' INTERPELLO 14-2014

 

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