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La formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro passa anche dagli organismi paritetici, pensati per coinvolgere le parti sociali.
Costituiti a livello territoriale tra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, gli organismi paritetici puntano a promuovere la formazione per i lavoratori.

Il "Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal "correttivo" D.Lgs. 106/2009, definisce con compiutezza e ampiezza compiti e prerogative degli organismi paritetici.
Tale scelta trae origine dalla volontà di favorire ogni forma di ausilio sociale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l'ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale, come sono senza dubbio quelli legati alla sicurezza dei lavoratori.
il D.Lgs. 81/08 definisce, all'art. 2, comma 1, lettera ee, gli organismi paritetici quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi provilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento".
Una prima area - fondamentale - di intervento degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza del lavoro concerne, dunque, non solo (come prevedeva il D.Lgs. 626/1994) l'orientamento e la promozione della formazione dei lavoratori, ma anche lo "svolgimento" e la "promozione" di attività formative, anche ove dirette al dirigente e/o ai preposti.
Infatti, grazie a una modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009 tenendo conto di una sollecitazione avanzata dalle parti sociali in sede di redazione dell' Avviso Comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il "Testo Unico" prevede che la formazione dei preposti e dei dirigenti, può essere effettuata "anche presso gli organismi paritetici (…) o le scuole edili, ove esistenti", fornendo dunque un servizio concreto alle imprese in un'ottica partecipativa, e puntualizza come gli organismi paritetici possano svolgere o promuovere attività di formazione su salute e sicurezza "anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali" e di quelli per la somministrazione di lavoro.
Si conferma, inoltre, che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (articolo 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008). Il necessario coinvolgimento degli organismi paritetici, a condizione che siano esistenti sul territorio e nel settore di specifico riferimento (in questo senso l'articolo 51 del "Testo Unico"), quanto meno nella forma della comunicazione preventiva, si giustifica con la finalità di operare un monitoraggio e di garantire una maggiore uniformità dei percorsi formativi proposti.
 

C'è di più.
Se viene solo confermata la prerogativa (già attribuita loro dall'articolo 20 del D.Lgs. 626/1994) degli organismi paritetici di essere "prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti" (articolo 51, comma 2, D.Lgs. 81/2008), importante novità è costituita dalla possibilità che tali organismi possano supportare le imprese "nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (articolo 51, comma 3).

La previsione, già contenuta nella legge di delega (n. 123/2007), contempla dunque un sostegno al sistema delle imprese non solo finalizzato al rispetto dei precetti normativi, ma anche di tipo promozionale.
Particolare rilievo potrà, ad esempio, avere l'indicazione di norme tecniche da seguire e la elaborazione e diffusione di buone prassi, rispetto alle quali esiste una importante competenza specifica degli organismi paritetici.
A tale fine o ad analoghi fini consulenziali, purché essi dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia, gli organismi paritetici potranno effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, essendo anche tenuti a trasmettere al Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, di cui all'articolo 7 del "Testo Unico", una relazione annuale sull'attività svolta.
Il D.Lgs. 106/2009 precisa ulteriormente che dello svolgimento delle attività e servizi di supporto al sistema delle imprese, su richiesta delle stesse, gli organismi paritetici rilasciano apposita attestazione, tra cui l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
Si tratta di una previsione importante e innovativa, la quale da un lato attribuisce agli organismi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51 del "Testo Unico" una competenza rilevante e impegnativa e, dall'altro, permette alle aziende che decidano di munirsi di un sistema di gestione della sicurezza che abbia le caratteristiche e produca gli effetti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 di poter contare sul supporto della bilateralità nella adozione, nella attuazione e nel controllo della perdurante validità dei modelli medesimi.
La asseverazione rilasciata dall'organismo all'esito delle proprie verifiche avrà l'effetto di essere portata a conoscenza degli organi di vigilanza i quali - ferma restando la loro totale libertà nella programmazione degli interventi di loro competenza - ne terranno conto nell'esercizio e nella pianificazione dell'attività ispettiva, che potrà indirizzarsi prioritariamente verso settori ed imprese del tutto prive di forme di controllo sociale.
 
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