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La formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro passa anche dagli organismi paritetici, pensati per coinvolgere le parti sociali. Costituiti a livello territoriale tra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, gli organismi paritetici puntano a promuovere la formazione per i lavoratori.
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Il "Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal "correttivo" D.Lgs. 106/2009, definisce con compiutezza e ampiezza compiti e prerogative degli organismi paritetici. |
Tale scelta trae origine dalla volontà di favorire ogni forma di ausilio sociale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l'ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale, come sono senza dubbio quelli legati alla sicurezza dei lavoratori. |
il D.Lgs. 81/08 definisce, all'art. 2, comma 1, lettera ee, gli organismi paritetici quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi provilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento". |
Una prima area - fondamentale - di intervento degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza del lavoro concerne, dunque, non solo (come prevedeva il D.Lgs. 626/1994) l'orientamento e la promozione della formazione dei lavoratori, ma anche lo "svolgimento" e la "promozione" di attività formative, anche ove dirette al dirigente e/o ai preposti. |
Infatti, grazie a una modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009 tenendo conto di una sollecitazione avanzata dalle parti sociali in sede di redazione dell' Avviso Comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il "Testo Unico" prevede che la formazione dei preposti e dei dirigenti, può essere effettuata "anche presso gli organismi paritetici (…) o le scuole edili, ove esistenti", fornendo dunque un servizio concreto alle imprese in un'ottica partecipativa, e puntualizza come gli organismi paritetici possano svolgere o promuovere attività di formazione su salute e sicurezza "anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali" e di quelli per la somministrazione di lavoro. |
Si conferma, inoltre, che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (articolo 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008). Il necessario coinvolgimento degli organismi paritetici, a condizione che siano esistenti sul territorio e nel settore di specifico riferimento (in questo senso l'articolo 51 del "Testo Unico"), quanto meno nella forma della comunicazione preventiva, si giustifica con la finalità di operare un monitoraggio e di garantire una maggiore uniformità dei percorsi formativi proposti. |
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C'è di più. Se viene solo confermata la prerogativa (già attribuita loro dall'articolo 20 del D.Lgs. 626/1994) degli organismi paritetici di essere "prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti" (articolo 51, comma 2, D.Lgs. 81/2008), importante novità è costituita dalla possibilità che tali organismi possano supportare le imprese "nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (articolo 51, comma 3).
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La previsione, già contenuta nella legge di delega (n. 123/2007), contempla dunque un sostegno al sistema delle imprese non solo finalizzato al rispetto dei precetti normativi, ma anche di tipo promozionale. |
Particolare rilievo potrà, ad esempio, avere l'indicazione di norme tecniche da seguire e la elaborazione e diffusione di buone prassi, rispetto alle quali esiste una importante competenza specifica degli organismi paritetici. |
A tale fine o ad analoghi fini consulenziali, purché essi dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia, gli organismi paritetici potranno effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, essendo anche tenuti a trasmettere al Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, di cui all'articolo 7 del "Testo Unico", una relazione annuale sull'attività svolta. |
Il D.Lgs. 106/2009 precisa ulteriormente che dello svolgimento delle attività e servizi di supporto al sistema delle imprese, su richiesta delle stesse, gli organismi paritetici rilasciano apposita attestazione, tra cui l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. |
Si tratta di una previsione importante e innovativa, la quale da un lato attribuisce agli organismi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51 del "Testo Unico" una competenza rilevante e impegnativa e, dall'altro, permette alle aziende che decidano di munirsi di un sistema di gestione della sicurezza che abbia le caratteristiche e produca gli effetti di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 di poter contare sul supporto della bilateralità nella adozione, nella attuazione e nel controllo della perdurante validità dei modelli medesimi. |
La asseverazione rilasciata dall'organismo all'esito delle proprie verifiche avrà l'effetto di essere portata a conoscenza degli organi di vigilanza i quali - ferma restando la loro totale libertà nella programmazione degli interventi di loro competenza - ne terranno conto nell'esercizio e nella pianificazione dell'attività ispettiva, che potrà indirizzarsi prioritariamente verso settori ed imprese del tutto prive di forme di controllo sociale. |
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