La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è disciplinata dall’art. 37, del D.Lgs. n. 81/2008 che stabilisce gli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore.
Si prevede in particolare che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata ai rischi e rispettosa delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda
L’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, approvato il 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012), ha disciplinato, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori.
L’Accordo riguarda in particolare la formazione "generale" prevista dal Titolo I del D.Lgs. 81/08, nonché quella "specifica", relativa ai rischi riferiti alle mansioni e al settore di attività dell’azienda, prevista nei titoli successivi. Rimane invece esclusa la formazione prevista per mansioni o attrezzature particolari e, in generale, per le attività formative che sono oggetto di normative dedicate (addetti al Primo Soccorso, addetti alla Prevenzione Incendi, corso per conduttori di carrelli elevatori, ecc).
L'Accordo, relativamente alla collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, prevede che il datore di lavoro inoltri, per la realizzazione delle attività formative rivolte ai lavoratori, preventiva richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.
Qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, il datore di lavoro dovrà tenerne conto nella pianificazione e nella realizzazione delle attività formative.
Qualora, invece, la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro i 15 giorni successivi dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere con la realizzazione delle attività formative programmate.
Il consiglio direttivo nazionale E.BIL.GEN., al fine di dare attuazione alle disposizioni del citato Accordo della Conferenza Stato -Regioni, ha ritenuto opportuno predisporre un modello di richiesta di collaborazione da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.
Il modello allegato dovrà essere compilato e trasmesso dalle aziende interessate all’attuazione in conto proprio e/o tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di formazione dei propri lavoratori all’Ente Bilaterale Nazionale il quale provvederà, immediatamente, ad inoltrarlo alla sede territoriale competente per territorio.
Qualora l’azienda abbia programmato una pluralità di attività formative, sarà sufficiente l’invio di un’unica richiesta di collaborazione, adattando il modulo allegato alle specifiche esigenze.
La richiesta di collaborazione potrà essere inoltrata all’Ente Bilaterale Nazionale, direttamente dagli enti di formazione accreditati di emanazione delle Parti componenti E.BIL.GEN. che ricevano l'incarico dalle imprese per le quali organizzano i percorsi formativi.
Se il datore di lavoro o l’ente di formazione non riceve riscontro dagli organismi paritetici entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta di collaborazione, potrà procedere alla realizzazione della formazione.
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